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Il Collegio dei
Consultori è un organo consultivo collegiale del vescovo sui più
importanti problemi della Diocesi formato da un gruppo di sacerdoti
(da 6 a 12) membri del Consiglio Presbiterale in carica, eletti dal
vescovo per un quinquennio (CIC, can. 502). Coadiuva il Vescovo
nell'amministrazione dei beni della diocesi e delle persone
giuridiche a lui soggette. Nell'esame delle diverse pratiche per
esprimere il proprio parere o consenso secondo quanto previsto dalla
normativa canonica vigente, il Collegio deve porre particolare
attenzione agli aspetti pastorali.
Il Collegio dei Consultori svolge particolari incarichi quando la
sede è vacante (quando la diocesi è senza vescovo) o impedita
(quando il vescovo è ammalato o comunque non può esercitare il suo
compito). In questo caso, se è impedito anche il vescovo coadiutore
o ausiliare o il vicario generale o episcopale, spetta al collegio
dei consultori eleggere il sacerdote che deve governare la diocesi.
Se la sede diviene vacante e manca il vescovo ausiliare, il governo
della diocesi è affidato al collegio dei consultori; ma entro otto
giorni dalla notizia della sede vacante, il collegio dei consultori
deve eleggere l'amministratore diocesano. Infine
tocca al Collegio dei Consultori, in mancanza dell’ausiliare,
provvedere a informare la Santa Sede della morte del vescovo. Il
Collegio dei Consultori riceve le lettere apostoliche per la presa
di possesso del vescovo coadiutore e dell'ausiliare.
La struttura, i compiti e le modalità di lavoro del Collegio, oltre
che dalla normativa canonica vigente, sono anche determinati da un
apposito regolamento emanato dal Vescovo, sentito il parere del
Collegio stesso.
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